Grazie
alla lettura di Sudditi sono venuta a
conoscenza di qualcosa che mai e poi mai avrei immaginato. In Italia esiste uno
Statuto del contribuente, e da ben
dodici anni: Legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualcuno se ne era mai accorto? Io no.
E uno Stato in cui un cittadino onesto e perbene non si accorge di avere determinati
diritti, e non viene nemmeno sfiorato dall’idea della garanzia di un rapporto
paritetico con le istituzioni, è uno Stato che dovrebbe porsi delle domande. Ma
questa è l’Italia, una nave alla deriva in cui i topi sono talmente intontiti e
drogati dal proprio potere da non provare nemmeno a salvarsi. Per non affondare
del tutto bisogna leggere, arrabbiarsi e reagire, per combattere l’unica
battaglia che è di per sé una rivoluzione: la battaglia delle idee.
Questo,
per la vostra incredulità, è lo Statuto del contribuente, nella forma
discorsiva riportata da Natale D’Amico in Sudditi:
Fin dal primo
articolo viene affermato solennemente che le norme dello Statuto, adottate in
attuazione della Costituzione, sono principi generali dell’ordinamento
tributario, e possono essere derogate solo espressamente e mai da leggi
speciali. Lo stesso articolo fissa uno stop alla pratica furbesca con la quale
spesso il legislatore, con la scusa di fornire una interpretazione autentica di
norme al solito complicate e ambigue, ha cambiato le carte in tavola con
effetti retroattivi. Per il contribuente sarà dunque da oggi in poi molto più
semplice comprendere quali norme è tenuto ad applicare. Anche le regioni e gli
enti locali saranno tenuti a rispettare le regole dello Statuto.
La legge poi
prosegue con la sua opera di igiene normativa: d’ora in poi le disposizioni
tributarie non potranno più essere inserite, come tante volte avvenuto in
passato, in leggi che parlano d’altro, e il titolo della legge che contiene disposizioni
tributarie dovrà chiarire ciò di cui si parla; quando si farà rinvio ad altre
disposizioni di legge non basterà indicarne la data e il numero con quella
sorta di gioco dell’oca in cui si viene continuamente rinviati da una casella
all’altra, ma bisognerà sintetizzare il contenuto della norma richiamata;
quando si modificherà una disposizione previgente, occorrerà riportare il testo
così come risultante dalle modificazioni.
Finalmente sarà
possibile al contribuente conoscere a priori, prima di fare le proprie scelte,
quali sono le conseguenze fiscali dei propri comportamenti; infatti, anche a
prescindere dai nuovi limiti alle interpretazioni autentiche di cui si è detto,
le disposizioni tributarie non potranno essere retroattive, e anzi produrranno
effetti solo a partire dall’anno successivo a quello nel quale saranno
approvate. In ogni caso, fra l’approvazione di una nuova norma e il momento nel
quale il contribuente dovrà applicarla non potranno passare meno di due mesi. E
l’amministrazione non potrà – come ha fatto più volte – prorogare i termini per
i propri accertamenti.
Si ritornerà a
quella antica regola di civiltà secondo la quale le norme tributarie devono
essere discusse in Parlamento con tutto il tempo necessario a un serio
approfondimento delle loro conseguenze, e con le garanzie di trasparenza della
discussione tipiche del dibattito parlamentare; tant’è vero che d’ora in poi i decreti
legge non potranno istituire nuovi tributi, né estendere l’applicazione dei
tributi esistenti.
Sarà un preciso
dovere dell’amministrazione consentire al contribuente un’agevole e completa conoscenza
delle disposizioni legislative e amministrative vigenti, anche predisponendo
testi coordinati e ponendoli gratuitamente a disposizione di tutti.
Così pure, l’amministrazione
non potrà disconoscere un credito preteso da un contribuente, né potrà irrogare
una qualunque sanzione se non dopo aver informato l’interessato delle proprie
obiezioni al suo comportamento o alla sua pretesa.
I modelli di
dichiarazione dovranno essere predisposti per tempo ed essere comprensibili,
così recita la legge, “anche ai contribuenti sforniti di competenze in materia
tributaria”, e ciascuno dovrà essere messo nelle condizioni di “adempiere le
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno
costose e più agevoli”.
In nessun caso
potranno essere richiesti al contribuente documenti che siano già in possesso
della stessa amministrazione finanziaria, o di qualunque altra amministrazione
pubblica. Se il contribuente avrà dimenticato di allegare alle proprie
dichiarazioni un qualunque documento, l’amministrazione non potrà pretendere
alcunché finché non avrà richiesto il documento mancante, lasciando all’interessato
un “termine congruo”.
Ogni atto dell’amministrazione
dovrà essere chiaramente motivato; e se vi si citerà un altro atto, questo
dovrà essere allegato. Dovrà sempre essere indicato a chi ci si potrà rivolgere
per chiarimenti, o a chi si potrà far ricorso.
Avrà fine quella
pratica prepotente che consente all’amministrazione di esigere una somma di danaro
dallo stesso contribuente verso il quale, per altra causa, è debitrice: recita
lo Statuto che “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.
E nulla potrà esser chiesto al contribuente una volta decorso l’ordinario termine
di prescrizione stabilito dal codice civile.
Come sempre
avviene in un rapporto tra pari, il contribuente avrà il diritto di far valere
una causa di forza maggiore che gli ha impedito l’adempimento degli obblighi
tributari.
In nessun caso
il contribuente potrà subire sanzioni ove la sua violazione dipenda da “obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della
norma tributaria”, e neppure quando si tratti di violazioni delle norme
puramente formali.
Per aiutare la
soluzione dei casi dubbi, il contribuente avrà il diritto di interpellare l’amministrazione
riguardo l’applicazione delle norme tributarie a un caso concreto. Se l’amministrazione
non risponderà entro 120 giorni, il contribuente avrà il diritto di applicare l’interpretazione
delle norme che egli stesso ha prospettato nell’interpello.
Le ispezioni
fiscali negli uffici e nelle fabbriche potranno farsi solo nel caso ce ne sia
effettivamente necessità, e quindi non per acquisire informazioni che l’amministrazione
potrebbe reperire diversamente; dovranno svolgersi durante l’orario di lavoro,
dovranno turbare il meno possibile lo svolgimento dell’attività del
contribuente, e l’accertamento non potrà durare più di 30 giorni, solo in casi
di particolari difficoltà prorogabili a 60. Per i contribuenti minori, la
durata massima degli accertamenti sarà dimezzata.
In ogni regione
verrà istituito il Garante del contribuente, a tutela dei diritti di tutti e a
garanzia dell’applicazione concreta dei principi affermati nello Statuto.
Sì,
è davvero una legge italiana. Solo che i cittadini non lo sanno e allo Stato che
calpesta quotidianamente le leggi che esso stesso emana non accade nulla. Tremate,
gente.
Nessun commento:
Posta un commento