giovedì 5 luglio 2012

Cornuti e mazziati


Grazie alla lettura di Sudditi sono venuta a conoscenza di qualcosa che mai e poi mai avrei immaginato. In Italia esiste uno Statuto del contribuente, e da ben dodici anni: Legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualcuno se ne era mai accorto? Io no. E uno Stato in cui un cittadino onesto e perbene non si accorge di avere determinati diritti, e non viene nemmeno sfiorato dall’idea della garanzia di un rapporto paritetico con le istituzioni, è uno Stato che dovrebbe porsi delle domande. Ma questa è l’Italia, una nave alla deriva in cui i topi sono talmente intontiti e drogati dal proprio potere da non provare nemmeno a salvarsi. Per non affondare del tutto bisogna leggere, arrabbiarsi e reagire, per combattere l’unica battaglia che è di per sé una rivoluzione: la battaglia delle idee.
Questo, per la vostra incredulità, è lo Statuto del contribuente, nella forma discorsiva riportata da Natale D’Amico in Sudditi:

Fin dal primo articolo viene affermato solennemente che le norme dello Statuto, adottate in attuazione della Costituzione, sono principi generali dell’ordinamento tributario, e possono essere derogate solo espressamente e mai da leggi speciali. Lo stesso articolo fissa uno stop alla pratica furbesca con la quale spesso il legislatore, con la scusa di fornire una interpretazione autentica di norme al solito complicate e ambigue, ha cambiato le carte in tavola con effetti retroattivi. Per il contribuente sarà dunque da oggi in poi molto più semplice comprendere quali norme è tenuto ad applicare. Anche le regioni e gli enti locali saranno tenuti a rispettare le regole dello Statuto.
La legge poi prosegue con la sua opera di igiene normativa: d’ora in poi le disposizioni tributarie non potranno più essere inserite, come tante volte avvenuto in passato, in leggi che parlano d’altro, e il titolo della legge che contiene disposizioni tributarie dovrà chiarire ciò di cui si parla; quando si farà rinvio ad altre disposizioni di legge non basterà indicarne la data e il numero con quella sorta di gioco dell’oca in cui si viene continuamente rinviati da una casella all’altra, ma bisognerà sintetizzare il contenuto della norma richiamata; quando si modificherà una disposizione previgente, occorrerà riportare il testo così come risultante dalle modificazioni.
Finalmente sarà possibile al contribuente conoscere a priori, prima di fare le proprie scelte, quali sono le conseguenze fiscali dei propri comportamenti; infatti, anche a prescindere dai nuovi limiti alle interpretazioni autentiche di cui si è detto, le disposizioni tributarie non potranno essere retroattive, e anzi produrranno effetti solo a partire dall’anno successivo a quello nel quale saranno approvate. In ogni caso, fra l’approvazione di una nuova norma e il momento nel quale il contribuente dovrà applicarla non potranno passare meno di due mesi. E l’amministrazione non potrà – come ha fatto più volte – prorogare i termini per i propri accertamenti.
Si ritornerà a quella antica regola di civiltà secondo la quale le norme tributarie devono essere discusse in Parlamento con tutto il tempo necessario a un serio approfondimento delle loro conseguenze, e con le garanzie di trasparenza della discussione tipiche del dibattito parlamentare; tant’è vero che d’ora in poi i decreti legge non potranno istituire nuovi tributi, né estendere l’applicazione dei tributi esistenti.
Sarà un preciso dovere dell’amministrazione consentire al contribuente un’agevole e completa conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti, anche predisponendo testi coordinati e ponendoli gratuitamente a disposizione di tutti.
Così pure, l’amministrazione non potrà disconoscere un credito preteso da un contribuente, né potrà irrogare una qualunque sanzione se non dopo aver informato l’interessato delle proprie obiezioni al suo comportamento o alla sua pretesa.
I modelli di dichiarazione dovranno essere predisposti per tempo ed essere comprensibili, così recita la legge, “anche ai contribuenti sforniti di competenze in materia tributaria”, e ciascuno dovrà essere messo nelle condizioni di “adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”.
In nessun caso potranno essere richiesti al contribuente documenti che siano già in possesso della stessa amministrazione finanziaria, o di qualunque altra amministrazione pubblica. Se il contribuente avrà dimenticato di allegare alle proprie dichiarazioni un qualunque documento, l’amministrazione non potrà pretendere alcunché finché non avrà richiesto il documento mancante, lasciando all’interessato un “termine congruo”.
Ogni atto dell’amministrazione dovrà essere chiaramente motivato; e se vi si citerà un altro atto, questo dovrà essere allegato. Dovrà sempre essere indicato a chi ci si potrà rivolgere per chiarimenti, o a chi si potrà far ricorso.
Avrà fine quella pratica prepotente che consente all’amministrazione di esigere una somma di danaro dallo stesso contribuente verso il quale, per altra causa, è debitrice: recita lo Statuto che “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”. E nulla potrà esser chiesto al contribuente una volta decorso l’ordinario termine di prescrizione stabilito dal codice civile.
Come sempre avviene in un rapporto tra pari, il contribuente avrà il diritto di far valere una causa di forza maggiore che gli ha impedito l’adempimento degli obblighi tributari.
In nessun caso il contribuente potrà subire sanzioni ove la sua violazione dipenda da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”, e neppure quando si tratti di violazioni delle norme puramente formali.
Per aiutare la soluzione dei casi dubbi, il contribuente avrà il diritto di interpellare l’amministrazione riguardo l’applicazione delle norme tributarie a un caso concreto. Se l’amministrazione non risponderà entro 120 giorni, il contribuente avrà il diritto di applicare l’interpretazione delle norme che egli stesso ha prospettato nell’interpello.
Le ispezioni fiscali negli uffici e nelle fabbriche potranno farsi solo nel caso ce ne sia effettivamente necessità, e quindi non per acquisire informazioni che l’amministrazione potrebbe reperire diversamente; dovranno svolgersi durante l’orario di lavoro, dovranno turbare il meno possibile lo svolgimento dell’attività del contribuente, e l’accertamento non potrà durare più di 30 giorni, solo in casi di particolari difficoltà prorogabili a 60. Per i contribuenti minori, la durata massima degli accertamenti sarà dimezzata.
In ogni regione verrà istituito il Garante del contribuente, a tutela dei diritti di tutti e a garanzia dell’applicazione concreta dei principi affermati nello Statuto.

Sì, è davvero una legge italiana. Solo che i cittadini non lo sanno e allo Stato che calpesta quotidianamente le leggi che esso stesso emana non accade nulla. Tremate, gente.

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